Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53  – Capo V -

CIRCOLARE    Consap Ufficio Studi  

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 – Capo V - .

               Come è noto la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), modificata recentemente dalla legge n. 53/2000, ha previsto taluni benefici per coloro che assistono persone riconosciute minorate ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della medesima legge.  

TRASFERIMENTI Consap Ufficio Studi  

               La citata legge 104/92 al comma 5^ dell’art. 33, nella sua originaria formulazione, riconosceva al familiare lavoratore, che assistesse con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

               La normativa in esame è stata recentemente modificata dagli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53. La innovazione sostanziale è stata apportata dal citato art. 20, nel quale è previsto che le disposizioni  dell’art. 33 della legge 104/92 nuovo testo si applicano ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore handicap, ancorché non convivente. 

               Deve osservarsi che gli elementi di novità risiedono nella espressa previsione del carattere di esclusività dell’assistenza resa al familiare disabile e del venir meno del presupposto della convivenza.

               Restano confermate le disposizioni già vigenti riguardo i requisiti di continuità dell’assistenza prestata dal dipendente, che necessariamente deve essere in atto al momento della richiesta del beneficio; ciò trova conferma nella recente e costante giurisprudenza secondo la quale il beneficio di cui al 5^ comma dell'art. 33 della legge in esame deve essere accordato solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di grave handicap, e non anche al lavoratore dipendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto. 

               La circostanza che il dipendente presti assistenza con continuità ed esclusività ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, comporta l’acquisizione di una situazione di privilegio in capo al soggetto lavoratore a salvaguardia del rapporto di “assistenza in atto”, non implicando necessariamente che il soggetto richiedente il beneficio sia l’unica persona che presti tale attività. 

               Non appare preclusiva, ai fini in questione, la circostanza che altri familiari, che risiedono nello stesso stabile, o nella stessa sede ove vive il portatore di handicap, possano prestargli le cure necessarie. 

               Il requisito della continuità deve consistere nella necessità che il dipendente presti, in atto, una effettiva assistenza al soggetto handicappato, per il soddisfacimento delle sue necessità quotidiane, assistenza che può esplicitarsi in ogni tipo di azione o attività finalizzata a garantire ed assicurare le esigenze del familiare disabile, in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione.

               Detto requisito non appare individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, situazione da considerarsi non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. 

               I requisiti ritenuti indispensabili per invocare i benefici di cui all’art. 33, 5° comma, della legge 104/92, sui quali l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari accertamenti relativi alle situazioni rappresentate dai richiedenti, sono i seguenti:                             

1)          il riconoscimento da parte  della competente Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 4 della legge in esame, dell’handicap in situazione di gravità dell’assistito;

2)          la relazione di parentela o di affinità entro il terzo grado tra il dipendente e il portatore di handicap in situazione di gravità, comprovata da un certificato anagrafico. I gradi di parentela e affinità  sono computati ai sensi degli artt. 76 e 78 del codice civile.

3)          il mancato ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili della persona con handicap in situazione di gravità, documentato con certificazione sanitaria o con dichiarazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. 445/2000;

4)          l’assistenza continuativa ed in via esclusiva prestata al disabile.

A tal fine si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, nella quale il dipendente attesti e comprovi di assistere, in atto, il portatore di handicap in situazione di gravità in via continuativa ed esclusiva. Detto requisito è inteso a garantire la continuazione di un’assistenza già in atto, al fine di evitare traumatiche e dannose interruzioni delle cure del disabile.

5)           Il requisito che altri parenti o affini entro il  terzo grado, aventi titolo, non

stiano fruendo del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, o abbiano in corso una procedura per il suo riconoscimento.

A tal fine si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. 445 del 12.2.2000. 

               Nell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, 5^ comma, della legge 104/92 il dipendente dovrà indicare la sede ove intenda essere assegnato; eventuali richieste di specifici uffici nell’ambito della sede indicata, verranno valutate a titolo di mera preferenza. 

               In presenza dei requisiti normativamente prescritti, si provvederà, compatibilmente con le disponibilità di vacanze organiche, a trasferire il dipendente ai sensi della legge 104/92, alla sede richiesta. 

               Sarà comunque cura del dipendente comunicare tempestivamente, con una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 12.2.2000, qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno legittimato la concessione del provvedimento, rispetto a quelle rese con la originaria istanza. L’eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione dell’inadempienza al predetto obbligo, darà luogo a responsabilità disciplinari.

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute negli artt. 75 e 76 del citato DPR in ordine, rispettivamente, alla decadenza dai benefici e alla sanzionabilità sotto il profilo penale nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere. 

PERMESSI  Consap Ufficio Studi  

               La citata legge n. 53/2000 con gli artt. 19 e 20 ha, inoltre, introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni alla disciplina dei permessi mensili previsti dall’art. 33, 3^ comma, della legge 104/92, a favore dei lavoratori che assistono soggetti disabili, riconoscendo il beneficio al dipendente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto lavoratore) nonché ai genitori o familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente handicappato, ancorché non convivente.

               Alla luce di quanto normativamente prescritto, ai fini della concessione del beneficio in questione, occorre che il disabile sia riconosciuto portatore di “handicap in situazione di gravità”, dalla apposita Commissione di cui all’art. 4 della legge 104/92, e che il  medesimo non sia ricoverato a tempo pieno. 

               Premesso quanto sopra, si possono evidenziare tre diverse fattispecie: 

a)      l’ipotesi di genitori che assistono un figlio minorenne (dai tre ai diciotto anni) con handicap in situazione di gravità, convivente o non convivente. Detta situazione darà luogo alla concessione del beneficio in esame, in presenza dei prescritti requisiti, anche se l’altro coniuge non ne abbia diritto, in quanto non lavoratore.

b)      L’ipotesi di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, convivente, comunque diverso da un figlio minorenne di cui al punto a). Detta situazione darà luogo alla concessione dei benefici in argomento a condizione che nel nucleo familiare del portatore di handicap non vi sia altra persona non lavoratore, in grado di fornire assistenza al disabile.

c)      L’ipotesi, infine, di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, non convivente con gli stessi. La concessione del beneficio verrà accordata solo se l’assistenza sia prestata con continuità ed in via esclusiva ed il familiare disabile non conviva con altra persona, non lavoratore, idonea a fornire assistenza alla persona handicappata. 

Per quanto attiene ai prescritti requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza da prestare al familiare disabile, si richiamano le osservazioni precedentemente formulate in materia di trasferimento. 

               Il Dipartimento della Funzione Pubblica, richiamando le circolari INPS n. 80/1995 e n. 133/2000, ha tassativamente individuato le seguenti ipotesi il cui il familiare non lavoratore, convivente con il disabile, non possa considerarsi idoneo a prestare assistenza al portatore di handicap: 

-        riconoscimento nel familiare non lavoratore di una infermità superiore ai 2/3; 

-        età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità riconosciuta, o inferire ai 18 anni (anche nel caso in cui sia studente); 

-        infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero; 

-        altre infermità temporanee o, più in generale i motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore che dovranno essere valutate da un medico della A.S.L. al fine di stabilire se e per qualche periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza; 

-        presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre; 

-        presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore ai 6 anni; 

-        necessità di assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura di un medico della A.S.L.). 

In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere il figlio. 

Documentazione 

               Per la concessione dei permessi sopra menzionati è necessario che il dipendente presenti i sottoelencati documenti: 

1)     Verbale – in originale o copia conforme – della apposita Commissione Medica istituita        presso la A.S.L. attestante lo stato “grave handicap” in capo al soggetto che necessita di assistenza, recante l’indicazione del rilascio per le finalità della legge 104/92:

Qualora la predetta Commissione Medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda è consentito, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 27.8.1993 n. 324 convertito nella legge 27.10.1993, n. 423, che gli accertamenti siano effettuati, ai soli fini previsti dall’art. 33 della legge 104/92, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la A.S.L.. Tale accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione del verbale definitivo da parte della Commissione e comunque per non più di un anno. 

2)     Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000, da cui risulti   che il parente o affine entro il terzo grado non è ricoverato a tempo pieno; 

3)     Autocertificazione, del coniuge o del dipendente medesimo (per i soli genitori di minori portatori di “handicap grave” di cui all’ipotesi a) , che attesti che il coniuge non stia fruendo contestualmente del medesimo beneficio;

-        Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000 (per      l’assistenza di un parente o affine entro il terzo grado convivente, compresi i figli maggiorenni  di cui all’ipotesi b), da cui risulti che non vi siano nel nucleo familiare del disabile altre persone che fruiscano del medesimo beneficio. 

-        Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; 

-        Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000 (per i parenti        o affini entro il terzo grado non conviventi, compresi i figli maggiorenni di cui all’ipotesi c), attestante che il disabile non convive con altra persona che non svolga attività lavorativa. 

4)     Documentazione medica o autocertificazione anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000, attestante le situazioni nelle quali il familiare non lavoratore, convivente con il disabile, non sia idoneo a prestargli assistenza. 

Si segnala altresì che l’attestazione di handicap in “situazione di gravità” dovrà essere annualmente rinnovata, ritenendo comunque sufficiente, a tal fine, l’attestazione da parte della A.S.L. che non si è proceduto a rettifiche o che non sia stato revocato o  modificato il giudizio. Nel contempo sarà cura del dipendente rinnovare anche la dichiarazione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno; si sottolinea al riguardo, la responsabilità amministrativa e penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

Effetti giuridici 

-        Detti permessi sono retribuiti;

-        Devono essere fruiti necessariamente entro il mese di riferimento e non sono quindi cumulabili con quelli spettanti nei mesi successivi;

-        Possono essere fruiti anche frazionatamente, fino a mezza giornata lavorativa.

 Competenze a provvedere 

               Resta confermata la competenza decentrata alla concessione dei benefici previsti dall’art. 33/3° comma, legge 104/92, in capo ai titolari degli uffici che amministrano il personale. 

CONGEDO PER ASSISTENZA A FIGLIO DISABILE

IN SIUAZIONE DI GRAVITA’

Ex art. 80 legge 23 dicembre 2000, n. 388 

               Il secondo comma dell’art. 80 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria), ha aggiunto, in materia di congedi per eventi e cause particolari, dopo il quarto comma dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 bis che prevede, per una categoria ben individuata di destinatari, il diritto alla fruizione di un periodo di congedo parentale della durata complessiva di due anni qualora ricorrano ipotesi tassativamente previste.              

               Destinatari              

               L’istituto in esame può essere fruito esclusivamente dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre, anche adottivi o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli e delle sorelle del portatore di handicap in stato di gravità.

               Tale beneficio può essere usufruito anche se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.

               Il diritto non è riconoscibile agli affidatari. 

               Requisiti 

               Ai fini in esame requisiti indispensabili per la concessione del congedo di cui trattasi sono:

-        lo stato di handicap in “situazione di gravità” di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92, accertata da almeno 5 anni;

-        la convivenza con il disabile. 

Documentazione

 I dipendenti interessati dovranno corredare le relative istanze con la seguente documentazione: 

-        verbale – in originale o copia conforme – della apposita Commissione Medica istituita presso la A.S.L. attestante lo stato di “grave handicap”, in capo al soggetto che necessita di assistenza; 

-        attestazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000, da cui risulti che l’altro genitore, qualora espleti attività lavorativa, non stia fruendo, nello stesso periodo, né del congedo in esame, né dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92; 

-        stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva.   

Competenza a provvedere 

La competenza alla concessione del beneficio in esame è demandata ai titolari degli uffici che amministrano il personale, analogamente ai provvedimenti che non producono effetti sullo stato giuridico individuati nella circolare n. 333 – A/9807.F. 4 del 30 marzo 1999 recante “assenze dal servizio del personale della Polizia di Stato – Decentramento delle competenze a provvedere”.

Nel richiamare l’attenzione sulle disposizioni impartite e nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare.