Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 – Capo V -
CIRCOLARE
Consap Ufficio Studi
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 – Capo V - .
Come è noto la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), modificata recentemente dalla legge n. 53/2000, ha previsto
taluni benefici per coloro che assistono persone riconosciute minorate ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3 della medesima legge.
TRASFERIMENTI
Consap Ufficio Studi
La citata
legge 104/92 al comma 5^ dell’art. 33,
nella sua originaria formulazione, riconosceva al familiare lavoratore,
che assistesse con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, il diritto di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La
normativa in esame è stata recentemente modificata dagli
artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
La innovazione sostanziale è stata apportata dal citato art. 20, nel quale
è previsto che le disposizioni dell’art. 33 della legge 104/92 nuovo
testo si applicano ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo
grado portatore handicap, ancorché non
convivente.
Deve
osservarsi che gli elementi di novità risiedono nella espressa previsione
del carattere di esclusività dell’assistenza resa al familiare disabile e
del venir meno del presupposto della convivenza.
Restano confermate le disposizioni già vigenti riguardo i
requisiti di continuità dell’assistenza prestata dal dipendente, che
necessariamente deve essere in atto al momento della richiesta del
beneficio; ciò trova conferma nella recente e costante giurisprudenza
secondo la quale il beneficio di cui al 5^ comma dell'art. 33 della legge
in esame deve essere accordato solo al lavoratore che già assista
con continuità un familiare portatore di grave handicap, e non anche al
lavoratore dipendente che, non assistendo in atto con continuità un
familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare
detto rapporto.
La circostanza che il dipendente presti assistenza con
continuità ed esclusività ad un parente o affine entro il terzo grado
con handicap in situazione di gravità, comporta l’acquisizione di una
situazione di privilegio in capo al soggetto lavoratore a salvaguardia del
rapporto di “assistenza in atto”, non implicando necessariamente che il
soggetto richiedente il beneficio sia l’unica persona che presti tale
attività.
Non appare preclusiva, ai fini in questione, la circostanza
che altri familiari, che risiedono nello stesso stabile, o nella stessa
sede ove vive il portatore di handicap, possano prestargli le cure
necessarie.
Il requisito della continuità deve consistere nella
necessità che il dipendente presti, in atto, una effettiva assistenza al
soggetto handicappato, per il soddisfacimento delle sue necessità
quotidiane, assistenza che può esplicitarsi in ogni tipo di azione o
attività finalizzata a garantire ed assicurare le esigenze del familiare
disabile, in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione.
Detto requisito non appare individuabile nei casi di
oggettiva lontananza delle abitazioni, situazione da considerarsi non
necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente
temporale.
I requisiti ritenuti indispensabili per invocare i benefici
di cui all’art. 33, 5° comma, della legge 104/92, sui quali
l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari accertamenti
relativi alle situazioni rappresentate dai richiedenti, sono i
seguenti:
1)
il riconoscimento da parte della competente
Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 4 della legge in esame, dell’handicap
in situazione di gravità
dell’assistito;
2)
la
relazione di parentela o di affinità entro il terzo grado
tra il dipendente
e il portatore di handicap in situazione di gravità, comprovata da un
certificato anagrafico. I gradi di parentela e affinità sono computati ai
sensi degli artt. 76 e 78 del codice civile.
3)
il
mancato ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere
o simili della persona con handicap in situazione di gravità,
documentato con
certificazione sanitaria o con dichiarazione rilasciata ai sensi del
citato D.P.R. 445/2000;
4)
l’assistenza
continuativa ed in via esclusiva prestata al disabile.
A tal fine
si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata ai sensi del citato
D.P.R. 445/2000, nella quale il dipendente attesti e comprovi di
assistere, in atto, il portatore di handicap in situazione di
gravità in via continuativa ed esclusiva. Detto requisito è inteso a
garantire la continuazione di un’assistenza già in atto, al fine di
evitare traumatiche e dannose interruzioni delle cure del disabile.
5)
Il requisito che altri parenti o
affini entro il terzo grado, aventi titolo, non
stiano fruendo del beneficio di cui all’art.
33, comma 5, o abbiano in corso una procedura per il suo riconoscimento.
A tal fine
si ritiene necessaria una dichiarazione rilasciata ai sensi del citato
D.P.R. 445 del 12.2.2000.
Nell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, 5^ comma, della legge
104/92 il dipendente dovrà indicare la sede
ove intenda essere assegnato; eventuali richieste di specifici uffici
nell’ambito della sede indicata, verranno valutate a titolo di mera
preferenza.
In
presenza dei requisiti normativamente prescritti, si provvederà,
compatibilmente con le disponibilità di vacanze organiche, a trasferire il
dipendente ai sensi della legge 104/92, alla
sede richiesta.
Sarà comunque cura del dipendente comunicare
tempestivamente, con una dichiarazione di responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 12.2.2000, qualsiasi mutamento
delle condizioni che hanno legittimato la concessione del provvedimento,
rispetto a quelle rese con la originaria istanza. L’eventuale accertamento
da parte dell’Amministrazione dell’inadempienza al predetto obbligo, darà
luogo a responsabilità disciplinari.
Si
richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute negli artt. 75 e 76 del
citato DPR in ordine, rispettivamente, alla decadenza dai benefici e alla
sanzionabilità sotto il profilo penale nell’ipotesi di dichiarazioni non
veritiere.
PERMESSI
Consap Ufficio Studi
La citata
legge n. 53/2000 con gli artt. 19 e 20 ha, inoltre, introdotto rilevanti
modifiche ed integrazioni alla disciplina dei permessi mensili previsti
dall’art. 33, 3^ comma, della legge 104/92,
a favore dei lavoratori che assistono soggetti disabili, riconoscendo il
beneficio al dipendente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto (in quanto lavoratore) nonché ai genitori o familiari
lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva
un parente handicappato, ancorché non convivente.
Alla luce di quanto normativamente prescritto, ai fini
della concessione del beneficio in questione, occorre che il disabile sia
riconosciuto portatore di “handicap in situazione di gravità”,
dalla apposita Commissione di cui all’art. 4 della legge 104/92, e che il
medesimo non sia ricoverato a tempo pieno.
Premesso quanto sopra, si possono evidenziare tre diverse
fattispecie:
a)
l’ipotesi di genitori che assistono
un figlio minorenne (dai tre ai diciotto anni) con
handicap in situazione di gravità,
convivente o non convivente. Detta situazione darà luogo alla
concessione del beneficio in esame, in presenza dei prescritti requisiti,
anche se l’altro coniuge non ne abbia diritto, in quanto non lavoratore.
b)
L’ipotesi di parenti o affini entro il
terzo grado che assistono un familiare disabile in
situazione di gravità,
convivente,
comunque
diverso da un figlio minorenne di cui al punto a). Detta situazione darà
luogo alla concessione dei benefici in argomento a condizione che nel
nucleo familiare del portatore di handicap non vi sia altra persona non
lavoratore, in grado di fornire assistenza al disabile.
c)
L’ipotesi, infine, di parenti o affini
entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in
situazione di gravità,
non convivente
con gli
stessi. La concessione del beneficio verrà accordata solo se l’assistenza
sia prestata con continuità ed in via esclusiva ed il
familiare disabile non conviva con altra persona, non lavoratore, idonea a
fornire assistenza alla persona handicappata.
Per quanto
attiene ai prescritti requisiti della continuità ed esclusività
dell’assistenza da prestare al familiare disabile, si richiamano le
osservazioni precedentemente formulate in materia di trasferimento.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, richiamando le
circolari INPS n. 80/1995 e n. 133/2000, ha tassativamente individuato le
seguenti ipotesi il cui il familiare non
lavoratore, convivente con il disabile, non possa considerarsi idoneo a
prestare assistenza al portatore di handicap:
-
riconoscimento nel familiare non lavoratore
di una infermità superiore ai 2/3;
-
età superiore ai 70 anni, in presenza di una
qualsiasi invalidità riconosciuta, o inferire ai 18 anni (anche nel caso
in cui sia studente);
-
infermità temporanea per periodi di ricovero
ospedaliero;
-
altre infermità temporanee o, più in
generale i motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del
familiare non lavoratore che dovranno essere valutate da un medico della
A.S.L. al fine di stabilire se e per qualche periodo, in relazione alla
natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del
familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di
prestare assistenza;
-
presenza nel nucleo familiare di un numero
di figli minorenni superiore a tre;
-
presenza nel nucleo familiare di un altro
figlio di età inferiore ai 6 anni;
-
necessità di assistenza al figlio
handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore
lavoratore (necessità da valutare a cura di un medico della A.S.L.).
In caso di
genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la
presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per
uno dei genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi
per assistere il figlio.
Documentazione
Per la concessione dei permessi sopra menzionati è
necessario che il dipendente presenti i sottoelencati documenti:
1)
Verbale – in originale o copia conforme –
della apposita Commissione Medica istituita presso la A.S.L.
attestante lo stato “grave handicap” in capo al soggetto che
necessita di assistenza, recante l’indicazione del rilascio per le
finalità della legge 104/92:
Qualora la
predetta Commissione Medica non si pronunci entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda è consentito, ai sensi dell’art. 2 del D.L.
27.8.1993 n. 324 convertito nella legge 27.10.1993, n. 423, che gli
accertamenti siano effettuati, ai soli fini previsti dall’art. 33 della
legge 104/92, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso la A.S.L.. Tale accertamento provvisorio produce effetto
fino all’emissione del verbale definitivo da parte della Commissione e
comunque per non più di un anno.
2)
Autocertificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000, da cui risulti che il parente o
affine entro il terzo grado non è ricoverato a tempo pieno;
3)
Autocertificazione, del coniuge o del
dipendente medesimo (per i soli genitori di minori portatori di “handicap
grave” di cui all’ipotesi
a) , che attesti
che il coniuge non stia fruendo contestualmente del medesimo beneficio;
-
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000 (per l’assistenza di un parente o
affine entro il terzo grado convivente, compresi i figli
maggiorenni di cui all’ipotesi
b), da cui risulti
che non vi siano nel nucleo familiare del disabile altre persone che
fruiscano del medesimo beneficio.
-
Stato di famiglia o dichiarazione
sostitutiva;
-
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000 (per i parenti o affini entro il
terzo grado non conviventi, compresi i figli maggiorenni di cui
all’ipotesi c),
attestante che il disabile non convive con altra persona che non svolga
attività lavorativa.
4)
Documentazione medica o autocertificazione
anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 12.2.2000,
attestante le situazioni nelle quali il familiare non lavoratore,
convivente con il disabile, non sia idoneo a prestargli assistenza.
Si segnala
altresì che l’attestazione di handicap in “situazione di gravità” dovrà
essere annualmente rinnovata, ritenendo comunque sufficiente, a tal
fine, l’attestazione da parte della A.S.L. che non si è proceduto a
rettifiche o che non sia stato revocato o modificato il giudizio. Nel
contempo sarà cura del dipendente rinnovare anche la dichiarazione che il
familiare non sia ricoverato a tempo pieno; si sottolinea al
riguardo, la responsabilità amministrativa e penale in caso di
dichiarazioni mendaci.
Effetti giuridici
-
Detti permessi sono retribuiti;
-
Devono essere fruiti necessariamente entro
il mese di riferimento e non sono quindi cumulabili con quelli spettanti
nei mesi successivi;
-
Possono essere fruiti anche frazionatamente,
fino a mezza giornata lavorativa.
Competenze
a provvedere
Resta confermata la competenza decentrata alla concessione
dei benefici previsti dall’art. 33/3° comma, legge 104/92, in capo ai
titolari degli uffici che amministrano il personale. CONGEDO PER
ASSISTENZA A FIGLIO DISABILE IN SIUAZIONE DI
GRAVITA’ Ex art. 80
legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il secondo
comma dell’art. 80 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria), ha
aggiunto, in materia di congedi per eventi e cause particolari, dopo il
quarto comma dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 bis
che prevede, per una categoria ben individuata di destinatari, il
diritto
alla fruizione di un periodo di congedo parentale della durata
complessiva di due anni qualora ricorrano ipotesi tassativamente
previste.
Destinatari
L’istituto in esame può essere fruito esclusivamente dalla
lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre, anche adottivi
o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli e delle sorelle del
portatore di handicap in stato di gravità.
Tale beneficio può essere usufruito anche se l’altro
genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Il diritto non è riconoscibile agli affidatari.
Requisiti
Ai fini in esame requisiti indispensabili per la
concessione del congedo di cui trattasi sono:
-
lo stato di handicap
in “situazione di gravità” di cui all’art.
3, comma 3, della legge 104/92, accertata da almeno 5 anni;
-
la
convivenza con il
disabile.
Documentazione
I
dipendenti interessati dovranno corredare le relative istanze con la
seguente documentazione:
-
verbale – in originale o copia conforme –
della apposita Commissione Medica istituita presso la A.S.L. attestante lo
stato di “grave handicap”, in capo al soggetto che necessita di
assistenza;
-
attestazione del datore di lavoro o
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
12.2.2000, da cui risulti che l’altro genitore, qualora espleti attività
lavorativa, non stia fruendo, nello stesso periodo, né del congedo in
esame, né dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92;
-
stato di famiglia o dichiarazione
sostitutiva.
Competenza a provvedere
La
competenza alla concessione del beneficio in esame è demandata ai titolari
degli uffici che amministrano il personale, analogamente ai provvedimenti
che non producono effetti sullo stato giuridico individuati nella
circolare n. 333 – A/9807.F. 4 del 30 marzo 1999 recante “assenze dal
servizio del personale della Polizia di Stato – Decentramento delle
competenze a provvedere”.
Nel richiamare l’attenzione sulle
disposizioni impartite e nel confidare nella consueta e fattiva
collaborazione delle SS.LL., si prega di dare la massima diffusione alla
presente circolare. |