Art.
35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Buoni pasto. Le istruzioni che seguono sono intese a stabilire i criteri e
le modalità per l’attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia di
Stato, ai sensi della norma contrattuale indicata in oggetto. Com’è noto, la disposizione prevede che l’Amministrazione
assicuri il servizio di mensa obbligatoria al personale che opera in determinate
condizioni di impiego stipulando direttamente convenzioni con esercizi privati
di ristorazione ovvero erogando buoni pasto giornalieri dell’importo di
lire 9.000. Dispone infatti l’art. 35 che “Qualora ricorrano le
condizioni previste dall’art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203,
nelle fattispecie disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera b), della stessa
legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l’onere a carico
dell’Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9,000 a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Le
Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche
provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero dell’importo
di lire
9.000”.
L’attribuzione di tickets è, pertanto, una modalità nuova di
vettovagliamento, alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro
privati, al quale si fa attualmente ricorso per garantire il vitto presso le
sedi sprovviste di mense di servizio. Condizioni indispensabili, quindi, per il passaggio dal
cennato regime delle convenzioni a quello dei buoni pasto sono: a)
l’inesistenza presso l’organismo interessato o, comunque, presso
altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture
interne dell’Amministrazione; b)
la sussistenza delle circostanze di servizio indicate all’art. 1,
lettera b), della cennata legge 203/1989.
2.
DESTINATARI 2.1
Destinatario
della norma dell’alt. 35 dell’accordo sindacale è il personale impiegato
nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di
servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del
reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non
consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio. Pertanto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di
valutazione sinora adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa
obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga il
servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività
almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario
ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio
domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che
quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di
massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario
13-19 e 19-24. Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti
che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il
rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi: a)
completamento dell’orario d’obbligo settimanale; Anche
in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del
buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a
causa del ristretto margine di tempo disponibile. Per
agevolare l’avvio dell’iniziativa, che rappresenta una novità nella
gestione del servizio di vettovagliamento e come tale, quindi, suscettibile di
adattamenti nel corso della fase di prima attuazione, si allega il prospetto
degli organismi della Polizia di Stato, operanti nelle rispettive province,
presso cui può essere attivato il nuovo servizio di erogazione dei buoni pasto
in sostituzione delle convenzioni esistenti, che dovranno conseguentemente
cessare (allegato 1). L’elenco è stato redatto sulla base dei dati acquisiti
dalla ricognizione effettuata con la circolare del 25 ottobre 1999, taluni dei
quali sono stati rielaborati in conformità alle indicazioni contenute nelle
premesse.
Nelle
sedi in cui esistono mense di servizio il vitto sarà assicurato con le modalità
sinora adottate, anche nel caso di chiusura temporanea delle strutture a causa
di lavori di ristrutturazione in corso. 2.2 Una particolare
situazione di impiego, che si ritiene di prevedere come fattispecie eccezionale
a sé stante, è quella riferita al personale che essendo vincolato a permanere
sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico fruisce del
pasto utilizzando i viveri contenuti in cestini da asporto appositamente
confezionati. Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di
carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli
orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalervi sia
delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati,
trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di
servizio. In
tali evenienze, al citato personale potrà essere attribuito un ticket
giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato, in sostituzione
della confezione da asporto, fermo restando l’impegno prioritario
dell’Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti
impegnati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie
previste.
3.
DECORRENZA Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento
delle previste formalità procedurali di seguito precisate, l’iniziativa, che
ha per ora carattere sperimentale, decorrerà dal 1° luglio 2001,
data dalla quale dovranno essere disdette le convenzioni in corso stipulate con
gli esercizi privati per fornire il vitto al personale che opera nelle
condizioni di servizio di cui all’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio
1989, n. 203, sempreché il recesso dalla stessa data sia possibile senza dover
corrispondere ai contraenti eventuali indennizzi conseguenti alla estinzione
anticipata del rapporto. In quest’ultima ipotesi la decorrenza potrà essere
differita alla prima data utile. Il complesso delle operazioni relative all’attribuzione dei
buoni pasto sarà coordinato dalle Prefetture e dagli altri Uffici. In
particolare, all’ordinazione provvederanno le Questure con cadenza bimestrale,
analogamente a quanto avviene per il personale del “comparto Ministeri” in
servizio presso gli uffici periferici della Polizia di Stato, sulla base dei
quantitativi richiesti dagli organismi elencati nel cennato prospetto allegato
1. Considerate la peculiarità dei servizi nei quali è impegnato
il personale della Polizia di Stato, nonché la mobilità a cui è soggetto, per
ciascun bimestre, a partire da luglio-agosto, il numero dei tickets da
attribuire sarà determinato a posteriori sulla base delle situazioni di
servizio registrate al termine del periodo di riferimento. A tal fine, ciascun organismo dovrà inviare alla Questura
competente il modello allegato 2, compilato
in ogni parte e sottoscritto dal responsabile dell’organismo stesso, per
remissione degli ordini di fornitura. Presso ciascun organismo, inoltre, dovrà essere istituito un
registro, conforme allo schema di cui all’allegato 3, su
cui annotare giornalmente per ciascuna unità di personale la condizione di
servizio dalla quale scaturisce il diritto alla concessione del buono. Tale documento, da tenere costantemente aggiornato, sarà il
punto di riferimento per le comunicazioni bimestrali da inviare alla Questura ai
fini dell’ordinazione del numero effettivo dei buoni maturati. Il personale con qualifica dirigenziale formulerà, invece,
apposita autodichiarazione riepilogativa bimestrale, conforme allo schema allegato
4. I
buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere
nominativi. Per
le particolari situazioni di impiego, di cui al punto 2.2, si ravvisa opportuno,
invece, stabilire regole in parte diverse, tenuto conto che si tratta di
contesti operativi in cui sono coinvolte non sempre le stesse unità di
personale. Nella
fattispecie in esame, quindi, qualora sussistano le condizioni indicate in
precedenza, le Questure potranno richiedere di volta in volta la fornitura dei
buoni occorrenti, in questo caso non nominativi, da consegnare ^ai
dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di
ricevuta conforme al modello allegato 5. Si ribadisce che il rilascio del ticket, in questa ipotesi,
rappresenta la soluzione estrema per garantire il vitto e deve essere fornito in
sostituzione dei sacchetti preconfezionati.
Ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è attiva la
convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto del valore
nominale di lire 9.000, che ha come oggetto la produzione, la consegna e
l’utilizzo di buoni pasto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e
delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede su tutto il territorio
nazionale.
La convenzione, disponibile sul sito www.acquisti.tesoro.it,
è stata stipulata dalla Consip -Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
S.p.A. - ed è suddivisa in 5 lotti territoriali:
Nella
tabella che segue sono riportate le condizioni economiche e l’aggiudicatario
per lotto.
Sul medesimo sito sono disponibili anche la “Guida
all’utilizzo della Convenzione” nonché la modulistica
occorrente per poter disporre l’ordinazione dei tickets ai fornitori
aggiudicatari per i singoli lotti geografici.
Nella. “Guida” sono specificati i nominativi dei Responsabili
del Servizio Generale per ogni lotto,, quelli del Servizio Provinciale per ogni
capoluogo di provincia, nonché le coordinate dei fornitori per l’invio degli
ordini.
Per un rapido avvio della procedura diretta ad ottenere i primi quantitativi, si
allega copia della Guida e della modulistica e si forniscono alcune indicazioni
utili per poter procedere all’acquisto dei buoni pasto in convenzione mediante
l’invio diretto di ordinativi al fornitore aggiudicatario del lotto relativo
al luogo di consegna.
Il testo della convenzione relativa al lotto geografico di pertinenza potrà
essere rilevato, invece, dal cennato sito Internet.
5.2
Procedura di abilitazione all’acquisto L’avvio
delle operazioni deve essere preceduto da un percorso preliminare che prevede
separatamente: - la registrazione al sistema delle convenzioni compilando
l’apposito modulo, che deve contenere i dati identificativi del funzionario
della Questura designato ad emettere gli ordinativi di fornitura;
-
l’abilitazione all’acquisto dei buoni pasto compilando l’allegato A/1, che
deve riportare i dati di cui al punto precedente ed essere sottoscritto anche
dal funzionario delegato in qualità di titolare del potere di spesa.
Entrambi i documenti, da redigere su carta intestata e
con numero di protocollo, devono recare gli elementi richiesti ed essere inviati
alla Consip via fax 5.2
Ordinativi di fornitura Una volta eseguite le registrazioni è possibile effettuare
gli ordinativi di fornitura attraverso l’allegato B della modulistica,
tenendo presente che se sono previsti diversi luoghi di consegna, per
ognuno di questi deve essere compilato uno specifico ordinativo di fornitura. 5.3
Organizzazione del servizio
Il servizio è garantito dalla presenza di esercizi convenzionati ubicati nelle
immediate vicinanze delle sedi di servizio, in qualunque località le stesse
siano presenti. Il fornitore è impegnato ad assicurare l’incremento dei
punti di ristoro convenzionati in relazione all’evoluzione delle esigenze
dell’Amministrazione, a rispettare le eventuali richieste in relazione al
numero minimo di esercizi convenzionati, nonché il raggio di distanza massima
di ciascun esercizio rispetto alle sedi di servizio. Il fornitore è tenuto a consegnare i buoni pasto entro
i seguenti termini: - 15 giorni per il primo ordinativo; - 6 giorni lavorativi per gli ordini successivi al
primo.
6.
FATTURAZIONE In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della
convenzione il fornitore provvederà a consegnare il numero dei buoni pasto
indicati negli ordinativi, unitamente ad un tabulato di consegna.
All’atto della trasmissione delle fatture relative a
ciascun periodo di riferimento, il fornitore predisporrà anche un
tabulato di fatturazione contenente l’elenco dettagliato dei buoni
pasto utilizzati. Le fatture dovranno essere recapitate presso l’ufficio che
ha disposto l’ordinazione delle forniture il quale, prima di trasmetterle alle
Prefetture ed agli altri uffici in indirizzo per la liquidazione, dovrà apporre
sulle stesse una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario competente,
attestante la regolarità delle forniture stesse in relazione alle risultanze
dei tabulati. 7.
PROCEDURA DI SPESA Alla liquidazione provvederanno le Prefetture e gli altri
uffici a cui sono accreditati fondi nella contabilità speciale in ragione del
numero dei pasti effettivamente consumati dagli aventi diritto, rilevabile dal
tabulato di fatturazione. La
spesa sarà imputata ai fondi accreditati sul capitolo 270 I/economia, da
rendicontare secondo le vigenti disposizioni. All’elaborato di spesa sarà allegata la seguente
documentazione:
a)
copia della convenzione generale relativa al lotto territoriale stipulata tra la
Consip ed il fornitore aggiudicatario (solo in sede di prima rendicontazione); b) copia dei moduli di registrazione e di abilitazione
all’acquisto; c) copia del modello B (ordinativo di fornitura); d) fatture e relativi tabulati. Le istruzioni contenute nella presente circolare potranno
essere successivamente integrate, sia per quegli aspetti ritenuti suscettibili
di più precisa definizione, anche alla luce delle indicazioni e proposte che si
riterrà di formulare al riguardo, sia allo scopo di regolare eventuali
ulteriori situazioni che fossero riconosciute utili per l’attribuzione del
“buono” in parola. Si rammenta che, in base al disposto del comma 3 del citato
art. 35, la spesa da sostenere per l’introduzione del buono pasto va contenuta
nei limiti dello stanziamento iscritto nel competente capitolo di bilancio, per
cui si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni,
richiamando in particolare quelle concernenti l’accertamento dei presupposti
da cui nasce il diritto, non essendovi possibilità di assegnare risorse
aggiuntive da destinare allo scopo considerato, peraltro, che il nuovo istituto
sostituisce il “sistema delle convenzioni” sinora utilizzato nelle sedi
sprovviste di mense di servizio.
A
fini di monitoraggio della spesa derivante dall’attuazione della disposizione
contrattuale di cui trattasi, le Questure vorranno far pervenire, tramite le
Prefetture e gli altri Uffici, copia del modello B relativo alla prima
ordinazione dei buoni. 8.
POSSIBILI SVILUPPI APPLICATIVI Nella
parte introduttiva della circolare si è fatto cenno al carattere sperimentale
dell’iniziativa, che, tenuto presente il quadro normativo di riferimento, può
avere corso per ora nelle sedi di servizio in cui non vi sono mense
dell’Amministrazione.
Infatti, per sua natura, l’istituto del buono pasto
esclude il funzionamento di mense di servizio, almeno nella situazione attuale,
caratterizzata dall’accesso indifferenziato dei dipendenti presso qualsiasi
mensa, per la cui gestione sono in corso contratti di appalto quadriennali, la
maggior parte dei quali con scadenza 31 dicembre 2002 ed economicamente
dimensionati nella prospettiva del pieno utilizzo delle strutture, in relazione
alle esigenze dei potenziali finitori.
Considerato, tuttavia, che il buono pasto può
rappresentare una valida alternativa al trattamento alimentare tradizionale,
perché consentirebbe la fruizione di un pasto “veloce” finalizzata al
rientro in ufficio in tempi brevi, è intendimento dell’Amministrazione, in
prospettiva, porre allo studio soluzioni intese a razionalizzare il servizio di
vettovagliamento tenendo conto delle esigenze del personale delle varie sedi, ad
esempio rimodulando i termini dei contratti di appalto da stipulare alla
scadenza di quelli in corso, circoscrivendo ai dipendenti in servizio presso
l’organismo interessato l’utilizzo della struttura di mensa ivi esistente ed
altre eventuali iniziative. Tutto ciò in un quadro di armonica coesistenza delle varie, possibili modalità di vettovagliamento, da rendere ovviamente compatibili con le disponibilità finanziarie ed in linea con il vigente dettato normativo. |