Art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Buoni pasto.         

1. PREMESSA

Le istruzioni che seguono sono intese a stabilire i criteri e le modalità per l’attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato, ai sensi della norma contrattuale indicata in oggetto.

Com’è noto, la disposizione prevede che l’Amministrazione assicuri il servizio di mensa obbligatoria al personale che opera in determinate condizioni di impiego stipulando direttamente convenzioni con esercizi privati di ristorazione ovvero erogando buoni pasto giornalieri dell’importo di lire 9.000.

Dispone infatti l’art. 35 che “Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l’onere a carico dell’Amministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9,000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero dell’importo di lire 9.000”.

            L’attribuzione di tickets è, pertanto, una modalità nuova di vettovagliamento, alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro privati, al quale si fa attualmente ricorso per garantire il vitto presso le sedi sprovviste di mense di servizio.

Condizioni indispensabili, quindi, per il passaggio dal cennato regime delle convenzioni a quello dei buoni pasto sono:

a)         l’inesistenza presso l’organismo interessato o, comunque, presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture interne dell’Amministrazione;

b)       la sussistenza delle circostanze di servizio indicate all’art. 1, lettera b), della cennata legge 203/1989.

            2.          DESTINATARI

2.1          Destinatario della norma dell’alt. 35 dell’accordo sindacale è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio.

Pertanto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24.

Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:

a)               completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
b)               straordinario programmato;
c)               straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile.

Per agevolare l’avvio dell’iniziativa, che rappresenta una novità nella gestione del servizio di vettovagliamento e come tale, quindi, suscettibile di adattamenti nel corso della fase di prima attuazione, si allega il prospetto degli organismi della Polizia di Stato, operanti nelle rispettive province, presso cui può essere attivato il nuovo servizio di erogazione dei buoni pasto in sostituzione delle convenzioni esistenti, che dovranno conseguentemente cessare (allegato 1).

L’elenco è stato redatto sulla base dei dati acquisiti dalla ricognizione effettuata con la circolare del 25 ottobre 1999, taluni dei quali sono stati rielaborati in conformità alle indicazioni contenute nelle premesse.

Nelle sedi in cui esistono mense di servizio il vitto sarà assicurato con le modalità sinora adottate, anche nel caso di chiusura temporanea delle strutture a causa di lavori di ristrutturazione in corso.

2.2          Una particolare situazione di impiego, che si ritiene di prevedere come fattispecie eccezionale a sé stante, è quella riferita al personale che essendo vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico fruisce del pasto utilizzando i viveri contenuti in cestini da asporto appositamente confezionati.

Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalervi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.

In tali evenienze, al citato personale potrà essere attribuito un ticket giornaliero, in coincidenza con il turno di servizio espletato, in sostituzione della confezione da asporto, fermo restando l’impegno prioritario dell’Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali operazioni fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste.

            3.          DECORRENZA

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle previste formalità procedurali di seguito precisate, l’iniziativa, che ha per ora carattere sperimentale, decorrerà dal 1° luglio 2001, data dalla quale dovranno essere disdette le convenzioni in corso stipulate con gli esercizi privati per fornire il vitto al personale che opera nelle condizioni di servizio di cui all’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, sempreché il recesso dalla stessa data sia possibile senza dover corrispondere ai contraenti eventuali indennizzi conseguenti alla estinzione anticipata del rapporto. In quest’ultima ipotesi la decorrenza potrà essere differita alla prima data utile.
            4.          MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE

Il complesso delle operazioni relative all’attribuzione dei buoni pasto sarà coordinato dalle Prefetture e dagli altri Uffici. In particolare, all’ordinazione provvederanno le Questure con cadenza bimestrale, analogamente a quanto avviene per il personale del “comparto Ministeri” in servizio presso gli uffici periferici della Polizia di Stato, sulla base dei quantitativi richiesti dagli organismi elencati nel cennato prospetto allegato 1.

Considerate la peculiarità dei servizi nei quali è impegnato il personale della Polizia di Stato, nonché la mobilità a cui è soggetto, per ciascun bimestre, a partire da luglio-agosto, il numero dei tickets da attribuire sarà determinato a posteriori sulla base delle situazioni di servizio registrate al termine del periodo di riferimento.

A tal fine, ciascun organismo dovrà inviare alla Questura competente il modello allegato 2, compilato in ogni parte e sottoscritto dal responsabile dell’organismo stesso, per remissione degli ordini di fornitura.

Presso ciascun organismo, inoltre, dovrà essere istituito un registro, conforme allo schema di cui all’allegato 3, su cui annotare giornalmente per ciascuna unità di personale la condizione di servizio dalla quale scaturisce il diritto alla concessione del buono.

Tale documento, da tenere costantemente aggiornato, sarà il punto di riferimento per le comunicazioni bimestrali da inviare alla Questura ai fini dell’ordinazione del numero effettivo dei buoni maturati.

Il personale con qualifica dirigenziale formulerà, invece, apposita autodichiarazione riepilogativa bimestrale, conforme allo schema allegato 4.

I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi.

Per le particolari situazioni di impiego, di cui al punto 2.2, si ravvisa opportuno, invece, stabilire regole in parte diverse, tenuto conto che si tratta di contesti operativi in cui sono coinvolte non sempre le stesse unità di personale.

Nella fattispecie in esame, quindi, qualora sussistano le condizioni indicate in precedenza, le Questure potranno richiedere di volta in volta la fornitura dei buoni occorrenti, in questo caso non nominativi, da consegnare ^ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta conforme al modello allegato 5.

Si ribadisce che il rilascio del ticket, in questa ipotesi, rappresenta la soluzione estrema per garantire il vitto e deve essere fornito in sostituzione dei sacchetti preconfezionati.
            5.          FORNITURA DEI BUONI PASTO

            Ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è attiva la convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto del valore nominale di lire 9.000, che ha come oggetto la produzione, la consegna e l’utilizzo di buoni pasto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede su tutto il territorio nazionale.

            La convenzione, disponibile sul sito www.acquisti.tesoro.it, è stata stipulata dalla Consip -Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. - ed è suddivisa in 5 lotti territoriali:

Lotto I         

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria;

Lotto II                  

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e province autonome di Trento e Bolzano;

Lotto III                

Umbria e Lazio;

Lotto IV                 

Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia;

Lotto V                  

Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

           Nella tabella che segue sono riportate le condizioni economiche e l’aggiudicatario per lotto.

REGIONI COMPRESE NEL LOTTO

COSTO B.P. (1)

FORNITORE

I - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria

8.400

Ristochef (Buonchef) - Qui! Ticket - Ristomat

II - Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana

8.650

Ristoservice - (Day Ristoservice)- Ristomat, Sodexo Pass

III - Umbria e Lazio

8.530

Gemeaz (Ticket Restaurant) - La Cascina

IV - Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia

8.550

Gemeaz (Ticket Restaurant) -Sagifi

V - Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

8.400

Sodexo (Sodexo Pass) - Ristoservice - Ristomat


(1) E’ il prezzo (IVA inclusa) di acquisto del buono pasto che l’Amministrazione, fermo restando il valore nominale di lire 9.000, dovrà corrispondere per ogni buono pasto effettivamente utilizzato.

Sul medesimo sito sono disponibili anche la “Guida all’utilizzo della Convenzione” nonché la modulistica occorrente per poter disporre l’ordinazione dei tickets ai fornitori aggiudicatari per i singoli lotti geografici.

            Nella. “Guida” sono specificati i nominativi dei Responsabili del Servizio Generale per ogni lotto,, quelli del Servizio Provinciale per ogni capoluogo di provincia, nonché le coordinate dei fornitori per l’invio degli ordini.

            Per un rapido avvio della procedura diretta ad ottenere i primi quantitativi, si allega copia della Guida e della modulistica e si forniscono alcune indicazioni utili per poter procedere all’acquisto dei buoni pasto in convenzione mediante l’invio diretto di ordinativi al fornitore aggiudicatario del lotto relativo al luogo di consegna.

            Il testo della convenzione relativa al lotto geografico di pertinenza potrà essere rilevato, invece, dal cennato sito Internet. 

    5.2          Procedura di abilitazione all’acquisto

L’avvio delle operazioni deve essere preceduto da un percorso preliminare che prevede separatamente:

- la registrazione al sistema delle convenzioni compilando l’apposito modulo, che deve contenere i dati identificativi del funzionario della Questura designato ad emettere gli ordinativi di fornitura;

- l’abilitazione all’acquisto dei buoni pasto compilando l’allegato A/1, che deve riportare i dati di cui al punto precedente ed essere sottoscritto anche dal funzionario delegato in qualità di titolare del potere di spesa.

Entrambi i documenti, da redigere su carta intestata e con numero di protocollo, devono recare gli elementi richiesti ed essere inviati alla Consip via fax

5.2          Ordinativi di fornitura

Una volta eseguite le registrazioni è possibile effettuare gli ordinativi di fornitura attraverso l’allegato B della modulistica, tenendo presente che se sono previsti diversi luoghi di consegna, per ognuno di questi deve essere compilato uno specifico ordinativo di fornitura.

5.3          Organizzazione del servizio

          Il servizio è garantito dalla presenza di esercizi convenzionati ubicati nelle immediate vicinanze delle sedi di servizio, in qualunque località le stesse siano presenti.

Il fornitore è impegnato ad assicurare l’incremento dei punti di ristoro convenzionati in relazione all’evoluzione delle esigenze dell’Amministrazione, a rispettare le eventuali richieste in relazione al numero minimo di esercizi convenzionati, nonché il raggio di distanza massima di ciascun esercizio rispetto alle sedi di servizio.

Il fornitore è tenuto a consegnare i buoni pasto entro i seguenti termini:

- 15 giorni per il primo ordinativo;

- 6 giorni lavorativi per gli ordini successivi al primo. 

          6.          FATTURAZIONE

In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della convenzione il fornitore provvederà a consegnare il numero dei buoni pasto indicati negli ordinativi, unitamente ad un tabulato di consegna.

All’atto della trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, il fornitore predisporrà anche un tabulato di fatturazione contenente l’elenco dettagliato dei buoni pasto utilizzati.

Le fatture dovranno essere recapitate presso l’ufficio che ha disposto l’ordinazione delle forniture il quale, prima di trasmetterle alle Prefetture ed agli altri uffici in indirizzo per la liquidazione, dovrà apporre sulle stesse una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario competente, attestante la regolarità delle forniture stesse in relazione alle risultanze dei tabulati.

7.          PROCEDURA DI SPESA

Alla liquidazione provvederanno le Prefetture e gli altri uffici a cui sono accreditati fondi nella contabilità speciale in ragione del numero dei pasti effettivamente consumati dagli aventi diritto, rilevabile dal tabulato di fatturazione.

La spesa sarà imputata ai fondi accreditati sul capitolo 270 I/economia, da rendicontare secondo le vigenti disposizioni.

All’elaborato di spesa sarà allegata la seguente documentazione:

a) copia della convenzione generale relativa al lotto territoriale stipulata tra la Consip ed il fornitore aggiudicatario (solo in sede di prima rendicontazione);

b) copia dei moduli di registrazione e di abilitazione all’acquisto;

c) copia del modello B (ordinativo di fornitura);

d) fatture e relativi tabulati.

Le istruzioni contenute nella presente circolare potranno essere successivamente integrate, sia per quegli aspetti ritenuti suscettibili di più precisa definizione, anche alla luce delle indicazioni e proposte che si riterrà di formulare al riguardo, sia allo scopo di regolare eventuali ulteriori situazioni che fossero riconosciute utili per l’attribuzione del “buono” in parola.

Si rammenta che, in base al disposto del comma 3 del citato art. 35, la spesa da sostenere per l’introduzione del buono pasto va contenuta nei limiti dello stanziamento iscritto nel competente capitolo di bilancio, per cui si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni, richiamando in particolare quelle concernenti l’accertamento dei presupposti da cui nasce il diritto, non essendovi possibilità di assegnare risorse aggiuntive da destinare allo scopo considerato, peraltro, che il nuovo istituto sostituisce il “sistema delle convenzioni” sinora utilizzato nelle sedi sprovviste di mense di servizio.

A fini di monitoraggio della spesa derivante dall’attuazione della disposizione contrattuale di cui trattasi, le Questure vorranno far pervenire, tramite le Prefetture e gli altri Uffici, copia del modello B relativo alla prima ordinazione dei buoni.

8.               POSSIBILI SVILUPPI APPLICATIVI

Nella parte introduttiva della circolare si è fatto cenno al carattere sperimentale dell’iniziativa, che, tenuto presente il quadro normativo di riferimento, può avere corso per ora nelle sedi di servizio in cui non vi sono mense dell’Amministrazione.

Infatti, per sua natura, l’istituto del buono pasto esclude il funzionamento di mense di servizio, almeno nella situazione attuale, caratterizzata dall’accesso indifferenziato dei dipendenti presso qualsiasi mensa, per la cui gestione sono in corso contratti di appalto quadriennali, la maggior parte dei quali con scadenza 31 dicembre 2002 ed economicamente dimensionati nella prospettiva del pieno utilizzo delle strutture, in relazione alle esigenze dei potenziali finitori.

Considerato, tuttavia, che il buono pasto può rappresentare una valida alternativa al trattamento alimentare tradizionale, perché consentirebbe la fruizione di un pasto “veloce” finalizzata al rientro in ufficio in tempi brevi, è intendimento dell’Amministrazione, in prospettiva, porre allo studio soluzioni intese a razionalizzare il servizio di vettovagliamento tenendo conto delle esigenze del personale delle varie sedi, ad esempio rimodulando i termini dei contratti di appalto da stipulare alla scadenza di quelli in corso, circoscrivendo ai dipendenti in servizio presso l’organismo interessato l’utilizzo della struttura di mensa ivi esistente ed altre eventuali iniziative.

Tutto ciò in un quadro di armonica coesistenza delle varie, possibili modalità di vettovagliamento, da rendere ovviamente compatibili con le disponibilità finanziarie ed in linea con il vigente dettato normativo.