Regolamento accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della polizia di stato 

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; 

VISTO             il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n.903, con il quale è stato approvato il regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; 

VISTO               il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, recante l’attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n.53;

CONSIDERATO         che ai sensi dell’articolo 24 – quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n.335/1982, inserito dall’articolo 2 del decreto legislativo n.53/2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d’esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

RITENUTO             di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

VISTO                l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

ACQUISTO        il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DATA               comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n.400/1988;

ADOTTA  IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

CAPO I

CONCORSO INTERNO PER TITOLI 

Art. 1

(Bando di concorso) 

Il concorso di cui l’articolo 24 – quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, è indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, nel quale sono indicati:

a)      il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

b)     i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c)      le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d)     le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e)      ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 

Art.2

(Esclusione dal concorso) 

1.      L’esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.      Per il personale di cui all’art. 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, nr. 335, nei cui confronti sia intervenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l’esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

Art.3

( Presentazione delle domande)

 1.      Le domande di partecipazione  al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall’Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. 

Art.4

( Commissione esaminatrice ) 

1.      La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.

2.      Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Art.5

( Titoli) 

1.      Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 

a)     rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b)    qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

c)     incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d)    titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e)     lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’amministrazione, fino a punti 4;

f)      speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g)     anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

2.      Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

3.      Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l’elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l’ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4.      La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. 

Art.6

(Formazione ed approvazione della graduatoria) 

1.      Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2.      A parità  di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età.

3.      Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4.      Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. 

CAPO II 

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME SCRITTO 

Art.7

(Bando di concorso ) 

1.      Il concorso di cui all’articolo 24 – quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, nel quale sono indicati: 

a)     il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

b)    i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c)     le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d)    le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; 

e)     la data di svolgimento dell’esame scritto e le materie oggetto del questionario costituente la prova d’esame;

f)      la votazione minima da conseguire nella prova scritta;

g)     ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.                                                     

Art.8

( Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso) 

1.      E’ ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.

2.      L’esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.

3.      Per il personale di cui all’art. 24-quater, comma 2, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335, nei cui confronti sia intervenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l’esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3. 

Art.9

(Domande di partecipazione e diario della prova scritta) 

1.      Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall’amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2.      Nel bando di concorso viene data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento della prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’ interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

3.      Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso. 

Art.10

( Commissione esaminatrice) 

1.      La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di Vice Questore Aggiunto.

2.      Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento  della pubblica sicurezza.  

Art.11

( Prova scritta ) 

1.      La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall’Amministrazione mediante supporti informatici e/o  audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati.

2.      Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti, per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3.      Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d’Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell’Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell’amministrazione della pubblica sicurezza.

4.      La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

5.      La predisposizione del questionario, può essere  affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l’ausilio di società specializzate. 

Art.12

(Titoli) 

1.          Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabili come segue:

a)        rapporti informativi e giudizi complessivi  del biennio anteriore, fino a punti 12;

b)        qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

c)        incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d)        titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e)        lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

2.          Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi  punteggi.

3.          Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l’elenco dei titoli di servizi e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l’ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4.          La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.          La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta. 

                  Art.13

                           (Formazione ed approvazione della graduatoria) 

1.          La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

2.          A parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età.

3.          Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, già vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso  di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.

4.          Con decreto del capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

5.          Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno. 

                                             CAPO III 

             MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Art.14

(Durata  e finalità)

1.      Il corso di formazione professionale di cui all’articolo 24 – quater, comma 1, lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di quattro mesi; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all’esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 

Art.15

( Aree di formazione)

1. I contenuti didattici del corso sono ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

2. I programmi, l’individuazione delle prove e delle materie degli esami finali – fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento – sono definiti con provvedimento adottato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istituzione.

 Art.16

(Assenze) 

1.      Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2.      La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall’orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3.      Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza dinanzi all’Autorità giudiziaria. 

Art.17

(Verifiche intermedie) 

1.      Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche  didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonché risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato.

2.      Al fine di garantire l’omogeneità  delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione. 

Art.18

(Esame finale ) 

1.      Al termine del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in:

a.        una verifica scritta, che può articolarsi su più prove, relativa alle materie delle aree giuridica e professionale;

b.        una verifica, che può articolarsi su più prove orali e pratiche, relativa ad altre materie previste dal programma di studi.

2.      La commissione d’esame di cui all’articolo 19 provvede a stabilire il contenuto ed il metodo per la valutazione delle prove d’esame, i criteri per la valutazione del rendimento ottenuto durante il corso,  anche sulla base delle verifiche di cui all’articolo 17, nonché i criteri per l’attribuzione del giudizio finale.

3.      L’esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di: “profitto” , “segnalato profitto” , “ottimo profitto”. Il frequentatore che consegue la valutazione di “insufficiente profitto” nel giudizio finale complessivo non supera il corso.

4.      Il frequentatore che, senza giustificato motivo, non si presenti ad una prova d’esame viene considerato rinunciatario e dimesso dal corso.

5.      Il frequentatore che, per malattia o per altro giustificato grave motivo valutato dalla Commissione d’esame, non ha potuto partecipare all’esame finale, è ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro 45 giorni dalla conclusione dell’esame finale.

6.      Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute. 

          Art.19

            (Commissione d’esame finale) 

1.      La commissione d’esame è nominata con decreto del Capo della polizia Direttore  generale della pubblica sicurezza.

2.      La commissione è composta:

a.       dal direttore dell’Istituto d’Istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente;

b.      da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso;

c.       da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata;

3.      La commissione può avvalersi, per l’espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.

4.      La commissione esaminatrice può essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più  sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.

5.      Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti supplenti. 

Art.20

(Comitato di vigilanza ) 

1.        Per lo svolgimento dell’esame finale, con provvedimento del Direttore dell’istituto d’istruzione ove si svolge il corso, è nominato un comitato di vigilanza. Qualora l’esame abbia luogo in più sedi sono nominati più comitati secondo le specifiche esigenze. 

Art.21

(  Graduatoria finale) 

1.        Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24-quater, comma 7, del D.P.R. 24 aprile 1982 n.335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all’articolo 18 comma 3, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: “ottimo profitto”, “segnalato profitto”, “profitto”. A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso. 

Art.22

(Rinvio) 

1.      Per quanto non  previsto nel Capo I e II del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma,   01 agosto 2002                             

 

                                                             IL MINISTRO              F.to Pisanu