Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53" |
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo
per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
marzo 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la
funzione pubblica;
Emana
Capo I
Art. 1.
1. Il
presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e
paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il
sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono
fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
1. Ai fini
del presente testo unico:
2. Le
indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le
pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi
della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I
trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette
indennita'.
Art. 3.
1. E'
vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della
gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E'
vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E'
vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di
qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
1. In
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in
virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle
disposizioni delle leggi medesime.
2.
L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo,
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del
presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori
previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del
datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene
con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera
dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da
questa ottenuto.
4. Le
disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un
anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o
per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle
aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e'
possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
1. Durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento
di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la
possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Capo II
Art. 6.
1. Il
presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette
mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del
proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela
si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in
adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
3. Salva
l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio
sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono
fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate,
con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle
periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni
specialistiche per la tutela della maternita', in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal
decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche'
prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Art. 7.
1. E'
vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi,
nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali,
provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di
lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La
lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e'
previsto il divieto.
4. La
lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La
lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo'
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al
presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e'
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8.
1. Le donne,
durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il
periodo della gravidanza.
2. E' fatto
obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E'
altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti
un rischio di contaminazione.
Art. 9.
1. Fermo
restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e'
vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di
Stato.
2. Per le
appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari
previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita'
all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del
corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
1. Fatti
salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli
articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a
sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo'
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi
con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche'
con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita'
per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di
lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad
agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di
cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo
di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui
risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e
di prevenzione adottate.
Art. 12.
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un
rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di
lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio
delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la
modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto
stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro
competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro
per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di
quanto previsto all'articolo 17.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei
casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti
la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali
connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la
stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare
la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in
conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
1. Le
lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2. Per la
fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la
relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di
effettuazione degli esami.
Art. 15.
1. Per
quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
Art. 16.
1. E'
vietato adibire al lavoro le donne:
Art. 17.
1. Il
divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori
sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui
alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la
cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
3.
L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo'
essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che
danno luogo all'astensione medesima.
5. I
provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono
definitivi.
Art. 18.
1.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e'
punita con l'arresto fino a sei mesi.
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