SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 5
OTTOBRE 2000,
N. 334, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO"
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA
la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l’articolo 7, comma 4;
VISTO
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
VISTO
l’articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare
i commi 9, lettera a), e 11;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del ;
ACQUISITI
i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;
SULLA
PROPOSTA del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle Finanze;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
Art.
1
-
Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 22
sono inseriti i seguenti:
Art.22-bis
(Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari)
-
Il
personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15
marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate
qualifiche del medesimo ruolo:
-
nella
qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari
capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei
commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice
questori aggiunti;
-
nella
qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari
con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari
inferiore a sette anni e sei mesi.
-
Gli
inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine
delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo
l’ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera
a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore,
l'anzianità eccedente quella minima richiesta per
l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b)
conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.
-
Dall’anzianità
richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini
previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
-
In
relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulle dotazioni
organiche di cui all’articolo 24, comma 1, è reso indisponibile
un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei
commissari.
Art.22-ter
(Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
-
Il
personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette
anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
-
Fermo
restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella
qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi
vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo
scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di
formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente al
compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale
inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al
concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni
di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
-
Fermo
restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23, agli
scrutini e ai concorsi di cui all’articolo 7, comma 1,
per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella
qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso
esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del
presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto,
ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla
stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel
ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.”.
Art.
2
-
Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 28 è
inserito il seguente:
Art.28-bis
(Collocamento in disponibilità a domanda)
-
I
destinatari delle disposizioni dell’articolo 27, i quali ne
facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell’ultimo anno di
servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell’articolo
64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di
quest’ultimo articolo, purché:
-
abbiano
raggiunto un’età anagrafica di non meno di un anno e di non più
di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per
il collocamento a riposo;
-
abbiano
compiuto sessantatré anni di età se rivestono la qualifica di
dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.
-
Al
termine del periodo massimo della disponibilità, che non può
comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i
funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d’ufficio con
il trattamento pensionistico determinato a norma dell’articolo 27,
commi 3 e 4.
-
I
collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono
effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la
disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive
modificazioni.”.
Art.
3
-
Al
capo II del titolo II, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, prima dell’articolo 38 sono inseriti i seguenti:
Art.37-bis
(Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici)
-
Il
personale del ruolo dei direttori tecnici in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza
15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
-
nella
qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i
direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette
anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;
-
nella
qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con
un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori
tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.
-
Gli
inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati
secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito
di queste, secondo l’ordine di ruolo. Il personale di cui al
comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta
per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b)
conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.
-
Dall’anzianità
richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini
previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.37-ter
(Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
-
Il
personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale
consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al
compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo
dei direttori tecnici.
-
Il
personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i
direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai
sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo
di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica
di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità
nella qualifica.
-
Il
personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale
può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo
dirigente, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), al
compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei
direttori tecnici.
Art.
4
-
Al
capo II del titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, prima dell’articolo 53 sono inseriti i seguenti:
Art.
53-bis
(Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici)
-
Il
personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza
15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
-
nella
qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con
un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici
non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;
-
nella
qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di
effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a
sette anni e sei mesi.
-
Gli
inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati
secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito
di queste, secondo l’ordine di ruolo. Il personale di cui al
comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla
qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta
per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1 lettera b)
conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo.
-
Dall’anzianità
richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i
periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti
dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini
previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.
53-ter
(Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
-
Il
personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue
la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette
anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
-
Fermo
restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella
qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo
ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito
comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso
alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni
di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella
qualifica di medico principale può partecipare al concorso per
l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui
all’articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni
di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
-
Fermo
restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 54, agli
scrutini e ai concorsi di cui all’articolo 49, comma 1,
per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella
qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è
ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in
vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo,
ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla
stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel
ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.
Art.
5
-
Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 54 è
inserito il seguente:
Art.
54-bis
(Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei direttivi medici)
-
Fino
all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai
concorsi per l’accesso al ruolo dei direttivi medici ed al
relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.”.
-
Durante
la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso
rivestono la qualifica di medico. Superato l’esame finale del
corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con
la qualifica di medico principale.
Art.
6
-
Al
Titolo IV del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima
dell’articolo 56, è inserito il seguente:
Art.
55-bis
-
Con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente
decreto”.
-
Fino
all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.
7
-
Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l’articolo 65 è
inserito il seguente:
Art.
65-bis
(Emolumento pensionabile)
-
Al
personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con
qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto o
qualifiche corrispondenti, con un’anzianità complessiva di
servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un
emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche
per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita. Al
medesimo personale, al compimento di un’anzianità complessiva di
servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore
emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche
per la tredicesima mensilità e per l’indennità di buonuscita.
-
Gli
emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti
all’atto del conseguimento del trattamento economico previsto
dall’articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981,
n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei
due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a
“buono” e non abbiano riportato una sanzione più grave della
deplorazione.
-
Per
il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione, l’attribuzione dell’emolumento pensionabile
avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei
relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3.
-
Al
personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
inquadrato, ai sensi degli articoli 22-bis, 37-bis e 53-bis, nelle
qualifiche di commissario capo, di vice questore aggiunto e
qualifiche corrispondenti, l’emolumento pensionabile di cui al
comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15
marzo 2001:
-
al
personale con una anzianità complessiva di servizio nel ruolo di
appartenenza inferiore a dieci anni l’emolumento pensionabile di
lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità
e per l’indennità di buonuscita;
-
al
personale con un’anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno
dieci anni l’emolumento pensionabile complessivo di lire
1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità
e per l’indennità di buonuscita.
-
L’emolumento
pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento
economico previsto dall’articolo 43, commi ventiduesimo e
ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le
disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.
Art.
8
-
Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
-
all’articolo
2:
-
prima
del comma 1, è inserito il seguente:
“01.
Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di
responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica
ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli
che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale.”;
-
il
comma 10 è sostituito dal seguente:
“10.
Nulla è innovato per quanto attiene all’equiparazione, nell’ambito
degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica
sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di
corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi
sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini
della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
impedimento.”;
-
all’articolo
3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
Con
regolamento del Ministro dell’interno, da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non
inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione esaminatrice e di formazione della
graduatoria.”;
-
all’articolo
4, comma 6, sono soppresse le parole: “e i programmi”;
-
all’articolo
7:
-
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis.
I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per
l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di
primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) del medesimo
comma.”;
-
al
comma 4 sono soppresse le parole “e
i programmi”;
-
all’articolo
17, al comma 4 sono soppresse le parole “e i programmi” ;
-
all’articolo
22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis.
Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del
concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l’esame
finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con
la qualifica di commissario capo.”
-
All’articolo
23 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili
fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese
quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei
dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4.”;
-
all’articolo
24:
-
al
comma 1 è soppressa la parola “annualmente”
e le parole “dell’anno
precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di
ogni anno”;
-
al
comma 3 le parole “per
i rispettivi concorsi dell’anno successivo.” sono
sostituite dalle seguenti: “per
i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati
coperti tutti i posti.”;
-
all’articolo
25, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, ma i periodi
massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo
articolo, e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, sono ridotti
della metà.”;
-
all’articolo
31:
-
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.
Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le
prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte
ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di
svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice
e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere
a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.”;
-
al
comma 4 le parole “e
gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.” sono
sostituite dalle seguenti: “gli
appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al
ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.”;
-
all’articolo
32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2.
Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità
di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell’esame
finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate
con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.
"3.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi
massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono
ridotti della metà.";
-
all’articolo
34:
-
al
comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole “posti disponibili” aggiungere le seguenti: “in
ciascun ruolo”;
-
al
comma 1, lettera a), dopo le parole “Allo
scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del”
aggiungere la seguente: “corrispondente”.
-
Al
comma 1, lettera b), dopo le parole “mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale”
sono aggiunte le seguenti: “del
corrispondente ruolo”;
-
dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis.
I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per
l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di
primo dirigente, di cui alla precedente lettera a), del medesimo
comma.”;
-
all’articolo
35, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) due
dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.”;
-
all’articolo
37:
-
al
comma 1 le parole “si
applicano gli articoli 13 e 27.” sono sostituite dalle
seguenti: “si
applicano gli articoli 13, 27 e 28-bis.”;
-
dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. L’articolo 27 si
applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e
dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio
presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.
-
all’articolo
38 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili
fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese
quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici
e dei dirigenti tecnici.”;
-
all’articolo
39, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis.
Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del
concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l’esame
finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori
tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.
1-ter
Nell’ambito del contingente complessivo di personale della
Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per
l’anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, la
graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici,
indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85,
rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo,
riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al
presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per
cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.”;
-
all’articolo
41, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, salvo che per i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo
articolo e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, che sono ridotti
della metà.”;
-
all’articolo
42:
-
al
comma 1, dopo le parole “nel
limite dei posti disponibili” inserire le seguenti: “al
31 dicembre di ogni anno”;
-
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis.
Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59.”;
-
all’articolo
46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le
prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte
ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di
svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice
e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere
a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
-
all’articolo
47, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
“2.
Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità
di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame
finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il
regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.
3.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi
massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e al comma 2, sono
ridotti della metà.”;
-
all’articolo
49, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis.
I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per
l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di
primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) dello stesso
comma.”;
-
all’articolo
53, al comma 1, le parole “gli
articoli 13 e 27.” sono sostituite dalle seguenti: “gli
articoli 13, 27, 28 e
28-bis.”;
-
all’articolo
54 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili
fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese
quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici
e dei dirigenti medici.”;
-
all’articolo
68, comma 3, al terzo capoverso, le parole “all’allegata tabella 6 di equiparazione e,”
sono sostituite dalle seguenti: “alla
tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 e,”;
-
all’articolo
69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
“
1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti
disposizioni:
-
gli
articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
-
gli
articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile1982, n. 337;
-
gli
articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile1982, n. 338.”;
-
alla
tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente
superiore medico è soppressa alla fine la parola “periferico”.
Art.
9
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All’onere
derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 8.385
milioni di lire per l’anno 2001, 11.109 milioni di lire per
l’anno 2002 e 11.174 milioni di lire per l’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui
all’articolo 50, comma 9, della 23 dicembre 2000, n. 388.
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